Descrizione
Il Sindaco, visto gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ivita gli elettori disposti ad essere inseriti nell'apposito Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale a presentare apposita domanda all'Ufficio Elettorale entro il mese di novembre del corrente anno.
Nella domanda, in carta semplice, dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l'indicazione della via e del n.ro civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
Requisiti di idoneità':
- essere elettore del Comune;
- aver assolto gli obblighi scolastici
Sono eclusi per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
Sono esclusi inoltre (art. 9, punto 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120 , che sostituisce l'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, al punto 2):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2024, 13:41